Condominio: come e quando si costituisce
Come è ben noto, in data 20 novembre 2012 la Commissione Giustizia del Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge in materia di condominio e agglomerati di unità abitative. Ai sensi dell’articolo 32, le modifiche sono entrate in vigore solo sei mesi dopo la pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale italiana. Di seguito è riportata una breve guida sulle peculiarità caratteristiche distintive della rettifica alla precedente legge che sanciscono espressamente i vantaggi di costituire un condominio e la via più smart da intraprendere.
Amministratore di condominio
Le nuove disposizioni di legge sull’aggiornamento del codice civile in materia di amministratore di condominio prevede che chiunque svolga la funzione di amministratore abbia adempiuto agli obblighi formativi e che quindi sia in possesso del diploma di maturità e che abbia frequentato un corso di formazione iniziale in amministrazione condominiale.
Tali requisiti, però, non sono necessari nel caso in cui l’amministratore sia nominato tra i componenti del condominio.
Anche coloro che siano stati amministratori di condominio per almeno un anno nei tre anni precedenti la data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono autorizzati a svolgere l’attività di amministratore in mancanza dei predetti requisiti. Al futuro amministratore di condominio, inoltre, non deve essere stato impedito di svolgere tale incarico a seguito di una precedente condanna
Caratteristiche dell’amministratore
L’Assemblea può subordinare la nomina dell’amministratore alla condizione che questi stipuli una polizza assicurativa di responsabilità civile individuale per atti compiuti nell’esercizio del suo mandato, le cui spese sono a carico dei componenti del condominio.
La durata del mandato degli amministratori varia da un anno a due anni, mentre, la delibera di revoca dell’amministratore dall’ufficio può essere adottata in qualsiasi momento con la maggioranza prevista per la sua nomina o con le modalità previste dal regolamento condominiale.
L’amministratore di condominio, al momento dell’accettazione dell’incarico o del rinnovo, è tenuto a precisare l’importo della propria retribuzione, senza alcun diritto ad ulteriore compenso, in mancanza del quale l’incarico sarà ritenuto nullo.
Economia e fiscalità
Secondo le disposizioni dell’articolo 1129 comma 7, del codice civile, l’amministratore è tenuto a trasferire le somme ricevute a qualsiasi titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle somme a qualsiasi titolo corrisposte dal condominio, su apposito conto bancario o postale, intestato al condominio. Ogni proprietario di condominio, tramite l’amministratore, può chiedere di prendere visione ed ottenere copia, a proprie spese, degli estratti conto periodici.
L’articolo 1130 bis del codice civile prevede l’estratto conto condominiale, contenente le entrate e le spese e ogni altra informazione relativa alla situazione finanziaria del condominio, alle disponibilità e agli eventuali fondi di riserva, che devono essere espressi in modo tale da consentirne un immediato controllo.
L’Assemblea può altresì, con la maggioranza prevista per la nomina dell’amministratore, nominare un revisore dei conti che controlli i conti condominiali. Il compenso di quest’ultimo sarà corrisposto dai soci in proporzione all’entità delle loro proprietà.
I componenti del condominio e coloro che detengono diritti sugli immobili che compongono il condominio, possono visionare in ogni momento gli atti di spesa e farne copia a proprie spese. I registri e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della loro registrazione.
Impianti centralizzati
Il nuovo articolo 1118, comma 4 del codice civile attribuisce ai condomini la facoltà di chiedere la disattivazione dell’impianto centralizzato di riscaldamento o condizionamento del proprio immobile, purché ciò non crei squilibri significativi nel funzionamento dello stesso o spese per altri condomini.
Il condomino che rinuncia a tale diritto è, in ogni caso, tenuto a contribuire al pagamento delle spese sostenute per la manutenzione straordinaria dell’impianto di riscaldamento e per la sua conservazione ed adeguamento.
Conclusione
In questo breve articolo si ha la possibilità di comprendere i vantaggi di vivere in un condominio ed i motivi per i quali si dovrebbe costituirlo, soprattutto dopo le ultime rettifiche alle leggi in materia. È chiaro che le eccezioni ci sono ma, solitamente, la differenza la fanno i professionisti a cui si affida la propria struttura condominiale. Oteco è leader nel territorio torinese e vanta anni di esperienza in ambito amministrativo condominiale. Per richiedere una consulenza è sufficiente compilare questo modulo di contatto.