Animali in condominio: regole e gestione
Con la riforma dell’istituto condominiale avvenuta con la legge 220/2012, è stata introdotta un’apposita disposizione nel nostro codice civile, volta a disciplinare il possesso di animali in condominio. La legge citata ha sancito, in sostanza, la liberalizzazione del loro ingresso nelle parti comuni della struttura precisando che, le norme del regolamento, non possono vietarne il possesso o la detenzione.
La ratio
La ratio della disposizione normativa è quella di tutelare la relazione affettiva esistente tra l’individuo e gli animali considerati senzienti, come cani e gatti. Essi, infatti, occupano un ruolo importante all’interno della famiglia e della vita dei proprietari. L’imposizione di un divieto volto a proibirne il possesso o la detenzione equivarrebbe ad una vera e propria menomazione di diritti personali dell’individuo.
Vietato vietare
Nessun regolamento condominiale può vietare ad un condomìno di tenere un’animale domestico nel proprio appartamento. Se un regolamento condominiale dovesse prevedere un divieto simile o dovesse vietare agli animali domestici di usare le parti comuni come l’ascensore, le scale o il giardino, le relative clausole sarebbero nulle alla luce delle disposizioni normative della legge sopracitata.
C’è un solo caso in cui è possibile vietare ai condomini il possesso o la detenzione di animali nell’appartamento e l’utilizzo delle parti comuni dell’edificio. Ciò accade quando tutti i condomini, sia in sede di assemble sia al momento della stipula del contratto di acquisto degli appartamenti decidono, all’unanimità, di approvare un regolamento che disciplini in tal senso.
Fuori dal caso specifico, il possesso o la detenzione di un animale domestico possono essere vietati solo se tale divieto è previsto dal contratto di locazione dell’appartamento. In tal caso, la natura di tale divieto è di natura contrattuale e non condominiale pertanto sfugge ai dettami di legge sovraimposti. Il contratto di locazione, tuttavia, deve essere regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate, viceversa, tutti gli impegni presi a voce o per iscritto relativi al divieto, non assumono alcun valore.
Regole e disciplina
Se è vero che il regolamento condominiale non può prevedere un espresso o implicito divieto di possesso o detenzione degli animali domestici, è vero anche che la pesenza degli stessi deve essere necessariamente regolamentata nel rispetto degli spazi e dei diritti di tutti. Il condominio potrebbe chiedere l’allontanamento di un animale qualora vi siano rischi connessi all’igiene o alle patologie dello stesso purchè verificate e documentate dall’Asl o da veterinari privati. Non basta il semplice “J’accuse” del condomino contrario alla presenza dell’animale.
Il regolamento condominiale contiene, spesso, limiti e regole che devono essere fatti rispettare agli amici a quattro zampe:
- la presenza di animali non deve arrecare disturbo, pericolo o problemi ai condomini;
- gli animali non possono essere lasciati liberi e incustoditi nelle aree comuni senza l’adozione di opportune cautele, per esempio, i cani devono essere tenuti al guinzaglio;
- i proprietari devono garantire che i loro animali non disturbino la quiete dei vicini poichè, nonostante il diritto dei cani ad abbaiare sia stato riconuscuto come diritto esistenziale, se il rumore supera la soglia della normale tollerabilità, deve considerarsi illecito.
Della violazione di tali regole ne rispondono i proprietari i quali possono essere chiamati a risarcire i danni causati dagli animali di cui sono proprietari.
Furetti, cincillà e animali esotici in appartamento. I limiti
La legge di riforma del condominio non ha specificato cosa bisogna intendere per animali domestici, non ci sono dubbi su cani e gatti, mentrepotrebbero insorgere alcune perplessità su altri animali come conigli, ratti, ragni, furetti, cincillà, serpenti, iguane e altri animali esotici. Pertanto, in presenza di quella che potrebbe essere definita una lacuna normativa, non è da escludere che un regolamento condominiale possa vietare il possesso o la detenzione di animali considerati “non domestici” sebbene in merito non vi siano dei riferimenti chiari ed inequivocabili.